Art. 2.

      1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero, il Comitato per la cultura scientifico-umanistica, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è composto dal Ministro, che lo presiede, e da otto esperti nella ricerca in campo umanistico e nella diffusione dei suoi risultati, nominati dal Ministro stesso, dei quali tre designati rispettivamente:

          a) dal Consiglio universitario nazionale;

          b) dal consiglio scientifico generale del Consiglio nazionale delle ricerche;

          c) dal Ministro dei beni e delle attività culturali.

      3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento relativamente alle attività previste dalla presente legge, nonché di valutazione dei risultati delle ricerche finanziate; i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

 

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